Art. 3.

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
      2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
      3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.